Diritto all'oblio oncologico
Il diritto all'oblio oncologico, introdotto in Italia dalla Legge 7 dicembre 2023, n. 193 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 294 del 18 dicembre 2023 ed entrata in vigore il 2 gennaio 2024), garantisce tutele fondamentali alle persone guarite da una patologia oncologica.
L’obiettivo della normativa è prevenire discriminazioni e assicurare pari opportunità nell’accesso ai contratti assicurativi, ai servizi bancari, finanziari e di investimento.
Che cos’è il diritto all’oblio oncologico
Il diritto all’oblio oncologico è il diritto delle persone completamente guarite da un tumore a non dover dichiarare la precedente malattia oncologica e a non essere oggetto di richieste o indagini sulla stessa, nei casi previsti dalla legge.
In ambito assicurativo significa che, se la persona rispetta i requisiti richiesti dalla normativa, non è obbligata a comunicare la pregressa patologia oncologica al momento della stipula o del rinnovo di una polizza.
Chi può usufruire del diritto all’oblio oncologico
Ai fini dell’applicazione della normativa, una persona è considerata guarita quando:
- il trattamento attivo della malattia è concluso;
- non si sono verificati episodi di recidiva;
- sono trascorsi più di 10 anni* dal termine del trattamento attivo alla data della richiesta delle informazioni mediche.
*Il termine si riduce a 5 anni se la patologia oncologica è insorta prima dei 21 anni di età.
Patologie oncologiche con termini ridotti
La legge prevede anche tempistiche inferiori per specifiche patologie.
Il Decreto del Ministero della Salute del 22 marzo 2024, in attuazione della Legge 193/2023, ha individuato nell’Allegato I l’elenco delle patologie oncologiche per cui il diritto all’oblio matura in un periodo ridotto, calcolato dalla conclusione del trattamento o dall’ultimo intervento chirurgico.
I tempi variano in base alla tipologia di tumore e alle caratteristiche cliniche:
| Tipo di tumore | Specificazioni | Anni dalla fine del trattamento |
|---|---|---|
| Colon-retto | Stadio I, qualsiasi età | 1 |
| Colon-retto | Stadio II-III, >21 anni | 7 |
| Melanoma | >21 anni | 6 |
| Mammella | Stadio I-II, qualsiasi età | 1 |
| Utero, collo | >21 anni | 6 |
| Utero, corpo | Qualsiasi età | 5 |
| Testicolo | Qualsiasi età | 1 |
| Tiroide | Donne con diagnosi <55 anni Esclusi i tumori anaplastici per entrambi i sessi | 1 |
| Linfomi di Hodgkin | <45 anni | 5 |
| Leucemie | Acute (linfoblastiche e mieloidi), qualsiasi età | 5 |
Diritto all’oblio oncologico e contratti assicurativi
Per le persone guarite che soddisfano i requisiti previsti, la legge garantisce:
- accesso equo ai prodotti assicurativi;
- assenza di sovrappremi o esclusioni legate alla pregressa patologia;
- parità di trattamento rispetto agli altri assicurati;
- impossibilità per le compagnie di richiedere informazioni su malattie oncologiche pregresse quando i termini di legge sono maturati.
Il diritto all’oblio rappresenta un passo importante verso la tutela della privacy sanitaria e la piena inclusione sociale delle persone che hanno superato una patologia oncologica.
DISCLAIMER
Le informazioni sopra riportate non hanno rilevanza ai fini delle soluzioni assicurative DUAL Italia per le quali non è richiesto all’assicurato di fornire dati relativi al proprio stato di salute.