Wording di polizza
DUAL Trade Credit Top Up
CONDIZIONI GENERALI
SEZIONE 1 – OGGETTO DELLA COPERTURA
La presente polizza fornisce una copertura integrativa in eccesso rispetto alla copertura fornita dall’Assicuratore di Primo Livello ai sensi della Polizza di Primo Livello indicata nelle condizioni particolari.
L’ASSICURATORE indennizza l’ASSICURATO per le PERDITE nette derivanti dalla mancata riscossione dei crediti non contestati vantati nei confronti dei CLIENTI a seguito di forniture di beni e/o prestazione di servizi a condizione che la fornitura di beni e/o prestazione di servizi siano state effettuate nel periodo di validità della Polizza, siano soddisfatti i requisiti indicati nelle presenti Condizioni Particolari e Condizioni Generali e che esista un LIMITE DI CREDITO TOP-UP al momento della fornitura di beni e/o prestazione di servizi.
SEZIONE 2 – LINEE DI CREDITO
a. Linee di credito
Il LIMITE DI CREDITO TOP-UP rappresenta l’importo massimo della PERDITA netta inclusa nel calcolo dell’indennizzo dovuto all’ASSICURATO.
Il LIMITE DI CREDITO TOP-UP oggetto della presente polizza e di eventuali polizze precedenti, sostitutive o successive non sono cumulabili tra loro. Non può essere concessa più di un LIMITE DI CREDITO TOP-UP nei confronti di un singolo CLIENTE.
La polizza deve prevedere un LIMITE DI CREDITO TOP-UP per ogni CLIENTE dell’ASSICURATO e deve essere in vigore prima che sia effettuata la fornitura di beni e/o la prestazione di servizi. Le linee di credito Top-Up possono avere efficacia retroattiva soltanto previo accordo con l’ASSICURATORE.
i. Linea di credito Discrezionale
L’ASSICURATO può stabilire autonomamente l’ammontare della Linea di Credito Discrezionale specificato nelle Condizioni Particolari. Le condizioni e le regole per la l’ammontare della Linea di Credito Discrezionale sono descritte nell'appendice separata allegata alla presente polizza.
ii. Linea di credito concessa dall’ASSICURATORE
La Linea di credito concessa dall’ASSICURATORE viene comunicata all’ASSICURATORE a mezzo mail o mediante caricamento su portale. La Linea di credito concessa dall’ASSICURATORE prevale in ogni caso su eventuale Linea di Credito Discrezionale.
Ogni Linea di credito concessa dall’ASSICURATORE ha una data di inizio e una data di fine.
La data di inizio è indicata dall’ASSICURATORE e la data di fine coincide con l’ultimo giorno di validità della polizza, salvo se diversamente pattuito dall’ASSICURATORE.
b. Revisione della Linea di credito di Primo Livello
La Linea di credito relativa a ciascun CLIENTE viene automaticamente revocata, senza necessità di alcuna comunicazione scritta, nel caso in cui l’Assicuratore di Primo Livello revochi il LIMITE DI CREDITO DI PRIMO LIVELLO.
Qualora il LIMITE DI CREDITO DI PRIMO LIVELLO venga ridotto, il LIMITE DI CREDITO TOP-UP sarà ridotto in misura proporzionale.
La revoca o la riduzione del LIMITE DI CREDITO TOP-UP avrà effetto secondo gli stessi termini applicati dal LIMITE DI CREDITO DI PRIMO LIVELLO, salvo quanto diversamente stabilito dall’ASSICURATORE.
L’ASSICURATO è tenuto a comunicare tempestivamente all’ASSICURATORE qualsiasi modifica relativa al LIMITE DI CREDITO DI PRIMO LIVELLO.
Qualsiasi condizione particolare applicata a uno specifico CLIENTE in forza della Polizza di Primo Livello si intenderà automaticamente applicabile anche alla presente polizza in relazione al medesimo CLIENTE.
c. Limite di Polizza
Il Limite di indennizzo di Polizza rappresenta l'importo massimo complessivo di tutti gli indennizzi liquidabili dall'ASSICURATORE nel corso del Periodo di Polizza.
SEZIONE 3 – OBBLIGHI DELL’ASSICURATO
a. Obblighi di informazione
L'ASSICURATO è tenuto a comunicare all'ASSICURATORE, tempestivamente e per iscritto, tutte le circostanze rilevanti ai fini della valutazione del rischio, ivi incluse:
i. qualsiasi modifica sostanziale delle condizioni della Polizza di Primo Livello, comprese le variazioni dei limiti di indennizzo di polizza, delle percentuali coperte e dei termini operativi;
ii. l'esistenza, la conclusione o la modifica di qualsiasi altra polizza top-up riferita agli stessi crediti o agli stessi CLIENTI;
iii. qualsiasi informazione in suo possesso concernente la situazione finanziaria e lo stato di INSOLVENZA dei CLIENTI.
Su richiesta dell'ASSICURATORE, l'ASSICURATO è tenuto a fornire tempestivamente tutta la documentazione contabile, commerciale e legale necessaria ai fini della valutazione del sinistro, della surroga o di qualsiasi verifica in merito all'applicazione della polizza.
b. Diligenza nella tutela dei crediti
L'ASSICURATO è tenuto ad adottare tutte le misure ordinarie di gestione del credito per preservare i propri diritti nei confronti del CLIENTE e di promuovere, su richiesta dell'ASSICURATORE, le azioni legali o stragiudiziali necessarie al recupero del credito.
c. Importi non assicurati
La parte di PERDITA non indennizzabile ai sensi della polizza rimane definitivamente ed integralmente a carico dell’ASSICURATO.
d. Polizza di Primo Livello
L'ASSICURATO è tenuto a rispettare scrupolosamente tutti gli obblighi previsti dalla Polizza di Primo Livello.
L’ASSICURATO è tenuto ad informare tempestivamente l’ASSICURATORE di qualsiasi modifica relativa alle condizioni, ai termini o alla cessazione della Polizza di Primo Livello.
Qualsiasi decadenza o riduzione dell'indennizzo subita dall'ASSICURATO nell'ambito della Polizza di Primo Livello per cause a lui imputabili non produce effetti ampliativi sulla copertura Top-Up.
SEZIONE 4 – GESTIONE DEL CREDITO
a. Esigibilità del Credito
La copertura si applica esclusivamente ai crediti giuridicamente esigibili nel paese del CLIENTE. Qualsiasi contestazione sull'esigibilità del credito sospende la responsabilità dell'ASSICURATORE sino alla definitiva risoluzione della controversia.
b. Contestazioni
In caso di contestazione del credito da parte del CLIENTE, l'ASSICURATO è tenuto a notificare immediatamente la circostanza all'ASSICURATORE. La copertura rimane sospesa fintantoché il credito non sia divenuto giuridicamente esigibile in via definitiva o la controversia non sia stata risolta nei termini previsti dalla polizza.
c. Diligenza dell’ASSICURATO
Restano escluse dalla copertura della presente polizza le Forniture di beni e/o Prestazioni di Servizi effettuate quando l’ASSICURATO è a conoscenza di qualsiasi evento (Sofferenza) relativo al CLIENTE che potrebbe ragionevolmente portare ad uno stato di mancato pagamento.
d. Periodo di fatturazione
Le fatture relative alle Forniture di beni e/o Prestazioni di Servizi coperte devono essere emesse entro il Periodo di Fatturazione indicato nelle Condizioni Particolari. Le PERDITE riferite a fatture emesse oltre tale termine sono escluse dalla copertura della presente polizza.
Per le Forniture di Beni il periodo decorre dalla data di SPEDIZIONE mentre per le Prestazioni di Servizi il periodo decorre dalla data di completamento.
e. Termini di pagamento
I crediti oggetto di copertura della presente Polizza devono prevedere termini di pagamento non superiori a quelli indicati nelle Condizioni Particolari. I termini di pagamento decorrono dalla data di emissione della fattura, salvo preventiva autorizzazione scritta dell’ASSICURATORE.
f. Solleciti
Prima della presentazione di qualsiasi richiesta di indennizzo, l'ASSICURATO è tenuto ad effettuare tutto quanto necessario per evitare l’insoluto. In particolare, l’ASSICURATO deve aver provveduto ad inviare una lettera di messa in mora definitiva, inviata a mezzo raccomandata A/R o PEC, con termine non inferiore a quindici (15) giorni per il pagamento.
g. Proroghe del credito
L'ASSICURATO può concedere al CLIENTE un'unica proroga del termine di pagamento, purché la scadenza prorogata non sia successiva alla scadenza del PERIODO DI STOP SHIPMENT. Proroghe ulteriori o successive richiedono il preventivo consenso scritto dell'ASSICURATORE, in assenza del quale il credito prorogato non beneficia della copertura. La scadenza prorogata è considerata, a tutti gli altri effetti della presente polizza, la nuova data di scadenza del credito.
h. Stop shipment
Sono escluse dalla copertura le PERDITE Nette relative a crediti derivanti da Forniture di beni e/o Prestazioni di Servizi effettuate dopo la scadenza del PERIODO DI STOP SHIPMENT, salvo il caso in cui la continuazione delle Forniture di beni e/o Prestazioni di Servizi siano state autorizzate per iscritto dall'ASSICURATORE.
Ciò non si applicherà qualora l’importo in sospeso sia dovuto da una contestazione da voi riconosciuta.
Qualora continuiate ad effettuare SPEDIZIONI oltre tale data su base non assicurata, indipendentemente dai termini di pagamento, ciò ridurrà il calcolo della PERDITA Netta. Ai fini del calcolo della PERDITA Netta, tutti gli importi ricevuti da un determinato CLIENTE saranno imputati secondo l’ordine cronologico delle rispettive date di scadenza (vale a dire che tutti i pagamenti saranno imputati in primo luogo alla fattura con la data di scadenza più vecchia).
i. Incarico a Società di recupero del credito
Quando un CLIENTE presenta importi in sospeso che risultano ancora non pagati trascorsi 30 giorni dalla fine del PERIODO DI STOP SHIPMENT, dovete incaricare una società di recupero crediti per recuperare l’intero importo in sospeso.
Accettiamo che la società di recupero dell’Assicuratore di Primo Livello possa essere incaricata ai fini della gestione dei RECUPERI.
Dovete fornire alla società di recupero i documenti e le informazioni richiesti.
Questo non si applicherà qualora l’importo in sospeso sia dovuto a una contestazione da voi riconosciuta.
Qualora riteniate che affidare gli importi in sospeso a una società di recupero non rappresenti la soluzione più appropriata, potete richiederci di approvare una ulteriore estensione di tale periodo.
l. Segnalazione insoluti
L'ASSICURATO è tenuto a segnalare all'ASSICURATORE qualsiasi credito scaduto non pagato entro sette (7) giorni dal conferimento dell'incarico alla società di recupero.
m. Notifica di informazioni avverse
L'ASSICURATO è tenuto a notificare immediatamente all'ASSICURATORE qualsiasi informazione comunque acquisita che faccia ragionevolmente presumere il rischio di INSOLVENZA o di inadempimento di un CLIENTE coperto, anche in assenza di un credito già scaduto.
n. Imputazione dei pagamenti ricevuti
I pagamenti parziali ricevuti dal CLIENTE sono imputati in ordine cronologico di scadenza delle relative fatture, indipendentemente da qualsiasi diversa indicazione del CLIENTE.
SEZIONE 5 - ESCLUSIONI
La presente polizza non copre le PERDITE derivanti, direttamente o indirettamente, da:
a. Inadempimento dell’ASSICURATO
Qualsiasi PERDITA derivante dall’inadempimento da parte dell’ASSICURATO degli obblighi contrattuali e/o di legge nei confronti del CLIENTE.
b. Restrizioni commerciali
Qualsiasi PERDITA derivante dal mancato ottenimento, revoca o sospensione di licenze di importazione, esportazione o di qualsiasi altra autorizzazione amministrativa necessaria per l'esecuzione del contratto commerciale.
c. Contestazioni
Qualsiasi PERDITA relativa a crediti non pagati in seguito ad una contestazione da parte del CLIENTE.
d. Crediti già scaduti
Qualsiasi PERDITA relativa a transazioni in cui, alla data di SPEDIZIONE i crediti erano già scaduti o l’ASSICURATO era a conoscenza di circostanze che potevano comportare una PERDITA.
e. Contaminazione radioattiva
Qualsiasi PERDITA causata direttamente o indirettamente, o alla quale abbiano contribuito o che derivi dalle proprietà o dagli effetti ionizzanti, radioattivi, tossici, esplosivi o altri pericolosi o contaminanti di qualsiasi apparecchiatura nucleare esplosiva o dei componenti della stessa, combustibile nucleare, combustione o rifiuti.
f. Guerra tra le 5 grandi potenze
Qualsiasi PERDITA che derivi direttamente o indirettamente dalla guerra (sia prima che dopo l’inizio delle ostilità) tra uno qualsiasi dei seguenti paesi: Cina, Francia, Regno Unito, Federazione Russa e Stati Uniti d’America.
g. Transazioni non conformi
Qualsiasi transazione che rientra al di fuori dei parametri descritti nelle Condizioni Particolari.
h. Vendite a società collegate
Crediti vantati nei confronti di società controllate, controllanti, collegate o comunque riconducibili all'ASSICURATO salvo disclosure e linea di credito concessa riconoscendo la relazione.
i. Vendite a privati
Crediti derivanti da forniture effettuate nei confronti di consumatori persone fisiche che agiscono al di fuori di attività d'impresa, artigianale o professionale.
l. PERDITA non coperta dalla Polizza di Primo Livello
Qualsiasi PERDITA che per qualsiasi ragione non sia riconosciuta dall'Assicuratore di Primo Livello ai sensi della Polizza di Primo Livello.
SEZIONE 6 - SINISTRI
a. Presentazione della denuncia di sinistro
L'ASSICURATO deve presentare la richiesta di indennizzo entro il termine più lungo tra:
i. trecentosessanta (360) giorni dalla data di scadenza originaria del credito; oppure
ii. trenta (30) giorni dalla data in cui l'Assicuratore di Primo Livello abbia riconosciuto la propria responsabilità.
La denuncia deve essere presentata per iscritto, a mezzo raccomandata A/R o PEC, e deve essere corredata dalla seguente documentazione:
i. lettera dell’Assicuratore di Primo Livello che riconosce l’obbligo di indennizzo per la PERDITA, con l’indicazione del CLIENTE, degli importi e delle fatture interessate;
ii. copia delle decisioni sulle linee di credito adottate negli ultimi ventiquattro (24) mesi con riferimento al CLIENTE;
iii. informazioni su qualsiasi altra copertura top-up operante sul medesimo credito;
iv. copia del modulo di denuncia presentato all'Assicuratore di Primo Livello e relativa documentazione allegata.
b. Istruttoria e pagamento dell’indennizzo
L'ASSICURATORE provvede alla revisione della pratica e al pagamento dell'indennizzo entro trenta (30) giorni dal ricevimento della documentazione completa ovvero, se successiva, entro trenta (30) giorni dalla data di liquidazione dell'indennizzo da parte dell'Assicuratore di Primo Livello. L'indennizzo è calcolato applicando la Percentuale Coperta alla PERDITA Netta accertata.
c. Surroga
Con il pagamento, l'ASSICURATORE è surrogato, fino a concorrenza dell'indennizzo corrisposto, nei diritti dell'ASSICURATO nei confronti del CLIENTE e di qualsiasi terzo responsabile. L'ASSICURATO è tenuto a:
i. proseguire le azioni di RECUPERO secondo le istruzioni dell'ASSICURATORE;
ii. trasferire formalmente all'ASSICURATORE, su sua richiesta, i diritti di credito e le garanzie accessorie, salvo diverso accordo con l'Assicuratore di Primo Livello;
iii. non transigere o rinunciare a diritti nei confronti del CLIENTE senza il preventivo consenso scritto dell'ASSICURATORE.
d. Costi di recupero
I costi sostenuti per l'attività di recupero crediti sono inclusi nella copertura della PERDITA in misura proporzionale alla quota coperta dalla presente polizza. Ulteriori costi legali o di recupero stragiudiziale sono ammessi in copertura solo previo accordo scritto dell'ASSICURATORE.
e. Recuperi
I Recuperi saranno ripartiti come segue:
i. prima della Data del Sinistro: i RECUPERI saranno imputati a tutti i crediti dovuti dallo stesso CLIENTE in ordine cronologico delle rispettive date di scadenza;
ii. dopo la Data del Sinistro: i RECUPERI sono ripartiti tra l'ASSICURATORE e l'ASSICURATO in proporzione alle rispettive quote sopportate. L'ASSICURATO è tenuto a rimettere all'ASSICURATORE la quota di RECUPERI di sua spettanza entro quindici (15) giorni dal relativo incasso. I RECUPERI attribuiti agli ASSICURATORI saranno imputati in via prioritaria all’Assicuratore di Primo Livello fino al completo recupero di quanto da questi indennizzato e, successivamente, all’ASSICURATORE ai sensi della presente polizza.
Dovete notificarci immediatamente il ricevimento di RECUPERI successivamente alla Data del Sinistro. Tali importi devono essere a noi rimessi. Fino a quando tale rimessa non sia effettuata, detenete tali importi per nostro conto.
SEZIONE 7 – CONDIZIONI GENERALI
a. Cessione dei diritti di polizza
I diritti derivanti dalla presente polizza non possono essere ceduti, in tutto o in parte, senza il preventivo consenso scritto dell'ASSICURATORE. La cessione effettuata senza tale consenso è inefficace nei confronti dell'ASSICURATORE.
b. Cessione dei Crediti Assicurati a Terzi
Qualora i crediti assicurati siano stati costituiti in pegno, ceduti o comunque gravati a favore di terzi, l’ASSICURATORE non sarà tenuto ad effettuare alcun pagamento di indennizzo finché il soggetto a favore del quale è stata effettuata la cessione o costituita la garanzia non abbia rilasciato un impegno scritto a:
i. tenere indenne e manlevare l’ASSICURATORE e/o l’Assicuratore di Primo Livello;
ii. rendere conto all’ASSICURATORE e/o all’Assicuratore di Primo Livello di quanto ricevuto;
iii. non avanzare alcuna pretesa sulla quota di RECUPERI spettante all’ASSICURATORE.
c. Delega
Ciascun co-assicuratore risponde esclusivamente per la propria quota di partecipazione indicata nelle Condizioni Particolari. Le obbligazioni dei co-assicuratori sono parziarie e non solidali. Nessun co-assicuratore risponde dell’inadempimento degli altri.
d. Recesso e disdetta
Non siete autorizzati a recedere dalla presente polizza nel corso del Periodo di Polizza.
Non è prevista alcuna cancellazione né restituzione di premio per un Periodo di Polizza ridotto, salvo quanto espressamente concordato da noi al momento della sottoscrizione.
Siamo autorizzati a risolvere la presente polizza in caso di mancato pagamento del premio o in caso di vostra INSOLVENZA.
In caso di risoluzione da parte nostra per mancato pagamento del premio, vi daremo comunicazione scritta con preavviso scritto di 30 giorni indicando la data a partire dalla quale la risoluzione avrà effetto.
A seguito della risoluzione, la presente polizza sarà priva di effetto e nessuna PERDITA verificatasi successivamente sarà indennizzabile.
e. Conversione delle valute
Gli importi espressi in valuta diversa dall'Euro sono convertiti al tasso di cambio ufficiale BCE del giorno di invio della lettera di apertura del sinistro.
f. Conseguenze del mancato rispetto degli obblighi di polizza
Il contratto assicurativo oggetto della presente polizza potrà essere immediatamente risolto dalla Compagnia ai sensi dell’art 1456 c.c. a mezzo comunicazione scritta, qualora l'ASSICURATO non adempia agli obblighi previsti, ed in particolare:
i. qualora l’ASSICURATO non rispetti puntualmente i termini di pagamento del Premio assicurativo e/o
ii. qualora l’ASSICURATO ometta di segnalare eventuali somme recuperate, non restituisca eventuali indennizzi e importi a lui non spettanti.
g. Foro competente
Per ogni controversia avente ad oggetto il pagamento di premi insoluti è competente in via esclusiva l’Autorità Giudiziaria del Comune presso cui ha sede legale DUAL Italia S.p.A.
h. Legge applicabile
Per tutto quanto non è diversamente regolato nella presente polizza si applica la legge italiana.
i. Onerosità del contratto
Le Parti riconoscono e concordano che il presente contratto di assicurazione ha natura strettamente aleatoria, in conformità a quanto previsto dall'articolo 1882 del Codice Civile secondo cui l'ASSICURATORE, verso pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l'ASSICURATO, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro.
l. Frode
In caso di frode, dolo o dichiarazioni scientemente false o reticenti da parte dell'ASSICURATO in merito a qualsiasi sinistro, l'ASSICURATORE non è tenuto ad alcun pagamento e ha facoltà di ritenere il premio già percepito, fatto salvo ogni ulteriore diritto di rivalsa e la segnalazione alle competenti autorità.
m. Esclusioni
Le seguenti previsioni della presente polizza costituiscono esclusioni della garanzia: Sezione 5 a-j.
n. Esclusione della responsabilità solidale
L’ASSICURATORE della presente polizza e l’Assicuratore di Primo Livello non sono solidalmente responsabili ai sensi della presente polizza e/o della Polizza di Primo Livello. L’ASSICURATORE della presente polizza non è responsabile per il mancato pagamento, totale o parziale, di qualsiasi sinistro da parte dell’Assicuratore di Primo Livello.
o. Prescrizione
Ai sensi dell'articolo 2952 del Codice Civile, i diritti derivanti dalla presente polizza si prescrivono in due (2) anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.
p. Sanzioni
La copertura di cui alla presente polizza non si applica, e nessun indennizzo è dovuto, qualora la sua prestazione comporti la violazione di sanzioni economiche, commerciali o finanziarie applicabili in base ai regolamenti delle Nazioni Unite, dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America. L'ASSICURATORE non incorre in alcuna responsabilità per mancato pagamento derivante dall’applicazione della presente clausola.
q. Compensazione
L’ASSICURATORE mantiene il diritto di compensare qualsiasi importo dovuto all’ASSICURATO ai sensi di questa polizza con qualsiasi credito importo vantato nei suoi confronti, ai sensi degli articoli 1241 e seguenti del Codice Civile.
r. Responsabilità solidale tra soggetti co-assicurati
Qualora siano presenti più soggetti assicurati, le obbligazioni da questi assunte nei confronti dell’ASSICURATORE sono solidali ai sensi dell’art. 1292 del Codice Civile.
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Fabio Meraldi
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